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della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma,
11 marzo 2016
Circolare n. 49/2016
Oggetto: Lavoro –
Depenalizzazione di alcuni reati – D.lgvo 15.1.2016,
n. 8, su G.U. n. 17 del 22.1.2016 - Circolare Min. Lavoro n. 6 del 5.2.2016.
Il recente decreto sulla depenalizzazione (d.lgvo n. 8/2016) ha coinvolto anche alcuni reati in
materia di lavoro come l’omesso versamento delle ritenute previdenziali purché inferiore
a 10 mila euro, l’appalto e il distacco illeciti e l’utilizzo illecito di
lavoratori in somministrazione.
Le violazioni di cui sopra commesse dai datori di lavoro successivamente
al 6 febbraio sono pertanto punite con le seguenti sanzioni:
Violazione |
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Sanzione |
Ø omesso versamento dei contributi |
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-
inferiore a 10 mila euro |
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da 10 mila a 50 mila euro |
-
superiore a 10 mila euro |
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reclusione fino a 3 anni e multa
fino a 1.032 euro |
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in entrambi i casi non è comunque
punibile il datore di lavoro che versa quanto dovuto entro 3 mesi dalla
contestazione della violazione |
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Ø appalto illecito Ø distacco illecito Ø utilizzo illecito di lavoratori in
somministrazione |
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da 5 mila euro a 50 mila euro |
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Si fa osservare che, in base al principio del favor rei, la depenalizzazione si applica
anche ai reati commessi prima del 6 febbraio scorso (data di entrata in vigore
del d.lgvo n.8/2016) purché gli stessi non siano
stati oggetto di sentenza o decreto divenuti irrevocabili.
Fabio Marrocco |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n. 28/2016
|
Responsabile
di Area |
Allegati
due |
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Lc/lc |
© CONFETRA – La
riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle
organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n.17 del 22.1.2016
DECRETO
LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 8
Disposizioni
in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2,
comma 2, della
legge 28 aprile 2014, n. 67.
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
E m a n a
il
seguente decreto legislativo:
Art. 1
Depenalizzazione
di reati puniti con la
sola pena pecuniaria
ed
esclusioni
1. Non costituiscono reato
e sono soggette
alla sanzione
amministrativa del pagamento
di una somma
di denaro tutte
le
violazioni per le quali e' prevista
la sola pena
della multa o
dell'ammenda.
2. La
disposizione del comma 1 si applica anche ai reati
in esso
previsti che, nelle
ipotesi aggravate, sono
puniti con la
pena
detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella
pecuniaria. In tal
caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi
fattispecie autonome di
reato.
3. La
disposizione del comma 1 non si applica ai reati previsti dal
codice penale, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 6,
e a quelli compresi nell'elenco allegato al
presente decreto.
4. La
disposizione del comma 1 non si applica ai reati di
cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
5. La
sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al primo comma, e'
cosi'
determinata:
a) da
euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o
l'ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000;
b) da
euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o
l'ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000;
c) da
euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o
l'ammenda superiore nel massimo a euro 20.000.
6. Se
per le violazioni previste dal comma 1 e' prevista una pena
pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei
limiti
minimi o massimi, la somma dovuta e'
pari all'ammontare della multa o
dell'ammenda, ma non puo', in
ogni caso, essere
inferiore a euro
5.000 ne' superiore a euro 50.000.
Art. 2
Depenalizzazione di reati del
codice penale
1.
All'articolo 527 del codice penale sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a)
nel primo comma, le parole «e' punito con la
reclusione da tre
mesi a tre anni» sono sostituite dalle
seguenti: «e' soggetto
alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro
30.000»;
b)
nel secondo comma, le parole «La pena e' aumentata da
un terzo
alla meta'» sono
sostituite dalle seguenti: «Si applica la pena della
reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi.».
2.
All'articolo 528 del codice penale sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a)
nel primo comma, le parole «e' punito con la
reclusione da tre
mesi a tre anni e con la
multa non inferiore
a euro 103»
sono
sostituite dalle seguenti: «e'
soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»;
b) nel secondo comma,
le parole «Alla
stessa pena» sono
sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»;
c)
nel terzo comma, le parole «Tale pena si applica inoltre» sono
sostituite dalle seguenti: «Si applicano la reclusione da
tre mesi a
tre anni e la multa non inferiore a euro 103».
3.
All'articolo 652 del codice penale sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a)
nel primo comma, le parole «e' punito con l'arresto
fino a tre
mesi o con l'ammenda fino a euro 309» sono
sostituite dalle seguenti:
«e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a
euro 15.000»;
b)
nel secondo comma, le parole «e' punito con l'arresto
da uno a
sei mesi ovvero con l'ammenda da euro 30 a euro
619» sono sostituite
dalle seguenti: «e'
soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria
da euro 6.000 a euro 18.000».
4.
All'articolo 661 del codice penale, le parole «e'
punito» sono
sostituite con le seguenti: «e'
soggetto» e le parole «con l'arresto
fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 1.032»
sono sostituite
dalle seguenti: «alla sanzione
amministrativa pecuniaria da
euro
5.000 a euro 15.000».
5.
All'articolo 668 del codice penale sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a)
nel primo comma, le parole «e' punito con l'arresto
fino a sei
mesi o con l'ammenda fino a euro 309» sono
sostituite dalle seguenti:
«e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a
euro 15.000»;
b) nel secondo comma,
le parole «Alla
stessa pena» sono
sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»;
c)
nel terzo comma, le parole
«la pena pecuniaria
e la pena
detentiva sono applicate
congiuntamente» sono sostituite
dalle
seguenti: «si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro
10.000 a euro 30.000».
6.
L'articolo 726 del codice penale e' sostituito dal
seguente:
«Chiunque, in un luogo pubblico o
aperto o esposto
al pubblico,
compie atti contrari alla pubblica decenza e' soggetto alla
sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000».
Art. 3
Altri casi di
depenalizzazione
1. Alla
legge 8 gennaio 1931, n. 234, sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a)
all'articolo 8, primo comma, in fine, dopo la parola
«reato»
sono aggiunte le seguenti:
«, o delle
sanzioni amministrative
pecuniarie, qualora si tratti di illeciti
amministrativi»;
b)
all'articolo 11:
1)
al primo comma, le parole «reato piu' grave, con una
ammenda
da lire 40.000 a lire 400.000 o con l'arresto
fino a due anni» sono
sostituite dalle seguenti: «reato, con
la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»;
2)
il secondo comma e' sostituito
dal seguente: «Chiunque
commette la violazione indicata nel primo comma, dopo
avere commesso
la stessa violazione accertata con provvedimento
esecutivo, e' punito
con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda
da euro 30
a euro
309.»;
3)
al terzo comma dell'articolo 11, le parole «Si fa luogo alla
confisca, a termini del Codice di procedura
penale» sono sostituite
dalle seguenti: «Si fa luogo a confisca
amministrativa»;
c)
l'articolo 12 e' abrogato.
2. Alla
legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a)
all'articolo 171-quater, primo comma, le parole
«piu'
grave
reato, e' punito con
l'arresto sino ad un anno o con
l'ammenda da
lire un milione a lire dieci milioni» sono
sostituite dalle seguenti:
«reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
euro
5.000 a euro 30.000»;
b)
all'articolo 171-sexies, comma 2,
le parole «e
171-ter e
171-quater» sono sostituite dalle seguenti: «171-ter
e l'illecito
amministrativo di cui all'articolo 171-quater».
3.
All'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto
1945, n. 506, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le
parole «e' punito con l'arresto non inferiore nel minimo a
sei mesi o
con l'ammenda non
inferiore a lire
2.000.000» sono
sostituite dalle seguenti: «e'
soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»;
b) le
parole «la pena e' dell'arresto non inferiore a tre mesi o
dell'ammenda non inferiore a lire 1.000.000» sono
sostituite dalle
seguenti: «si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro
10.000 a euro 30.000».
4.
All'articolo 15 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, secondo
comma, le parole «e'
punito con la pena dell'ammenda da lire
150.000
a lire 600.000 o con l'arresto fino a tre mesi»
sono sostituite dalle
seguenti: «e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria
da
euro 5.000 a euro 15.000».
5.
L'articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970,
n. 745, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 dicembre 1970,
n. 1034, e' sostituito dal
seguente:
«All'installazione o
all'esercizio di impianti in mancanza di concessione si
applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a
euro 50.000.».
6.
L'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 1983,
n. 638, e' sostituito
dal seguente:
«1-bis.
L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1,
per
un importo superiore a euro 10.000 annui, e' punito con la reclusione
fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.
Se l'importo omesso
non e' superiore
a euro 10.000
annui, si applica
la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di
lavoro non e' punibile,
ne' assoggettabile alla
sanzione
amministrativa, quando provvede al versamento delle
ritenute entro
tre
mesi dalla
contestazione o dalla
notifica dell'avvenuto
accertamento della violazione.».
7.
All'articolo 28, comma
2, del decreto
del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole «e' punito, salvo che il
fatto costituisca reato piu'
grave, con l'arresto sino ad un
anno o
con l'ammenda da
lire un milione
a lire quattro
milioni» sono
sostituite dalle seguenti:
«e'
soggetto, salvo che
il fatto
costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria
da euro
5.000 a euro 30.000».
Art. 4
Sanzioni amministrative
accessorie
1. In
caso di reiterazione specifica di una
delle violazioni di
seguito indicate, l'autorita'
amministrativa competente, con
l'ordinanza
ingiunzione, applica la
sanzione amministrativa
accessoria della sospensione
della concessione, della
licenza,
dell'autorizzazione o di
altro provvedimento amministrativo che
consente l'esercizio dell'attivita'
da un minimo di dieci giorni a un
massimo di tre mesi:
a)
articolo 668 del codice penale;
b)
articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633;
c) articolo 28, comma
2, del decreto
del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Allo
stesso modo provvede il giudice con la sentenza di condanna
qualora sia competente, ai sensi dell'articolo
24 della legge
24
novembre 1981, n. 689, a decidere su una delle
violazioni indicate
nel comma 1.
3. Per
gli illeciti amministrativi di cui al comma 1, in
caso di
reiterazione specifica, non e'
ammesso il pagamento in misura ridotta
ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689.
Art. 5
Disposizione di coordinamento
1.
Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai
sensi
del
presente decreto
prevedono ipotesi aggravate
fondate sulla
recidiva ed
escluse dalla depenalizzazione, per
recidiva e' da
intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato.
Art. 6
Disposizioni applicabili
1. Nel
procedimento per l'applicazione delle
sanzioni
amministrative previste dal presente decreto si osservano,
in quanto
applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo
I della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 7
Autorita'
competente
1. Per
le violazioni di cui all'articolo
1, sono competenti
a
ricevere il rapporto e ad applicare le
sanzioni amministrative le
autorita'
amministrative competenti ad
irrogare le altre
sanzioni
amministrative gia'
previste dalle leggi che
contemplano le
violazioni stesse; nel caso di
mancata previsione, e' competente
l'autorita'
individuata a norma dell'articolo
17 della legge
24
novembre 1981, n. 689.
2. Per le violazioni di
cui all'articolo 2, e' competente a
ricevere il rapporto e ad irrogare
le sanzioni amministrative il
prefetto.
3. Per
le violazioni di cui all'articolo
3, sono competenti
a
ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni
amministrative:
a) le
autorita' competenti ad irrogare le sanzioni
amministrative
gia'
indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633,
nel decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge
11 novembre 1983,
n. 638, e
nel decreto del
Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
b) il Ministero dello
sviluppo economico in
relazione
all'articolo 11 della legge 8 gennaio 1931, n. 234;
c) l'autorita' comunale competente al
rilascio
dell'autorizzazione all'installazione o all'esercizio di
impianti di
distribuzione di carburante
di cui all'articolo
1 del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
d) il prefetto con
riguardo alle restanti
leggi indicate
all'articolo 3.
Art. 8
Applicabilita'
delle sanzioni amministrative
alle
violazioni anteriormente commesse
1. Le
disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni
penali con sanzioni amministrative si applicano anche
alle violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata in
vigore del decreto
stesso, sempre che il procedimento penale non sia
stato definito con
sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2. Se i
procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente
decreto sono stati definiti, prima della sua entrata
in vigore, con
sentenza
di condanna o
decreto irrevocabili, il
giudice
dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto,
dichiarando che il
fatto non e' previsto
dalla legge come reato e adotta i provvedimenti
conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede
con l'osservanza
delle disposizioni
dell'articolo 667, comma
4, del codice
di
procedura penale.
3. Ai
fatti commessi prima della data di
entrata in vigore
del
presente
decreto non puo' essere
applicata una sanzione
amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo
della
pena originariamente inflitta per il reato, tenuto
conto del criterio
di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice
penale. A tali fatti
non si applicano le sanzioni amministrative
accessorie introdotte dal
presente decreto, salvo che le stesse
sostituiscano corrispondenti
pene accessorie.
Art. 9
Trasmissione degli atti all'autorita' amministrativa
1. Nei casi
previsti dall'articolo 8,
comma 1, l'autorita'
giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del
presente
decreto, dispone la
trasmissione all'autorita'
amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali
relativi
ai reati trasformati in illeciti amministrativi,
salvo che il reato
risulti prescritto o estinto per altra causa alla
medesima data.
2. Se l'azione penale
non e' stata
ancora esercitata, la
trasmissione degli atti e' disposta direttamente
dal pubblico
ministero che, in caso
di procedimento gia' iscritto,
annota la
trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il
reato risulta
estinto per qualsiasi
causa, il pubblico
ministero richiede
l'archiviazione a norma del codice di procedura penale;
la richiesta
ed il decreto del giudice che la accoglie
possono avere ad
oggetto
anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se
l'azione penale e' stata esercitata, il giudice
pronuncia, ai
sensi dell'articolo 129 del codice
di procedura penale,
sentenza
inappellabile perche' il
fatto non e' previsto
dalla legge come
reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma
del comma 1.
Quando e'
stata pronunciata sentenza
di condanna, il
giudice
dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non e' previsto dalla
legge come reato, decide sull'impugnazione ai
soli effetti delle
disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli
interessi
civili.
4. L'autorita' amministrativa notifica gli estremi della
violazione
agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il
termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero
entro il
termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione
degli atti.
5.
Entro sessanta giorni dalla notificazione degli
estremi della
violazione l'interessato e'
ammesso al pagamento in misura ridotta,
pari alla meta' della
sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Il
pagamento determina l'estinzione del procedimento.
Art. 10
Disposizioni finanziarie
1. Le amministrazioni interessate
provvedono agli adempimenti
previsti dal presente decreto, senza nuovi o maggiori
oneri a carico
della finanza pubblica,
con le risorse
umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito
nella Raccolta
ufficiale degli atti
normativi della Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo
osservare.
Dato
a Roma, addi' 15 gennaio 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del
Consiglio dei
ministri
Orlando, Ministro
della giustizia
Padoan,
Ministro dell'economia e
delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato
(Art. 1)
ELENCO DELLE LEGGI CONTENENTI REATI
PUNITI CON LA
SOLA PENA
PECUNIARIA
ESCLUSI DALLA DEPENALIZZAZIONE A NORMA DELL'ART. 2 DELLA
LEGGE N.
67/2014
AVVERTENZA: i riferimenti agli atti normativi si intendono estesi
agli eventuali,
successivi provvedimenti di
modifica o di
integrazione.
Edilizia e urbanistica
1.
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
recante "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari
in materia edilizia".
2.
Legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante "Provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche".
3. Legge 5 novembre
1971, n. 1086, recante "Norme
per la
disciplina delle opere in conglomerato cementizio
armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica".
Ambiente, territorio e paesaggio
1. Decreto legislativo 6
novembre 2007, n. 202, recante
"Attuazione della
direttiva 2005/35/CE relativa
all'inquinamento
provocato dalle navi e conseguenti sanzioni".
2.
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in
materia ambientale".
3. Decreto legislativo 11
maggio 2005, n. 133, recante
"Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in
materia di incenerimento
dei rifiuti".
4.
Decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante "Attuazione
delle
direttive 1999/45/CE e
2001/60/CE relative alla
classificazione, all'imballaggio e
all'etichettatura di preparati
pericolosi", limitatamente all'art. 18, comma 1,
quando ha ad oggetto
le sostanze
e i preparati
pericolosi per l'ambiente,
per come
definiti dall'art. 2, comma 1, lettera q).
5. Decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 174, recante
"Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia
di immissione sul
mercato di biocidi".
6. Decreto legislativo 3
febbraio 1997, n. 52, recante
"Attuazione della direttiva 92/32/CE
concernente classificazione,
imballaggio
ed etichettatura delle
sostanze pericolose",
limitatamente all'art. 36, comma 1, quando ha ad oggetto
le sostanze
e i preparati pericolosi per l'ambiente, per
come definiti dall'art.
2, comma 1, lettera q).
7. Legge 11 febbraio
1992, n. 157, recante "Norme
per la
protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il
prelievo
venatorio".
8. Legge 26
aprile 1983, n. 136, recante norme
sulla
"Biodegradabilita'
dei detergenti sintetici".
9.
Legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente "Impiego pacifico
dell'energia nucleare".
Alimenti e bevande
1.
Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11
agosto 2014, n. 116, recante "Disposizioni urgenti
per il settore
agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico
dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo
sviluppo
delle imprese, il
contenimento dei costi
gravanti sulle tariffe
elettriche, nonche' per
la definizione immediata
di adempimenti
derivanti dalla normativa europea", limitatamente
all'art. 4, comma
8.
2. Decreto legislativo 21
maggio 2004, n. 169, recante
"Attuazione della direttiva 2002/46/CE
relativa agli integratori
alimentari".
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1.
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione
dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro".
2.
Legge 27 marzo 1992, n. 257, recante "Norme
relative alla
cessazione dell'impiego dell'amianto".
3. Legge 16 giugno
1939, n. 1045, recante "Condizioni per
l'igiene e l'abitabilita' degli
equipaggi a bordo
delle navi
mercantili nazionali",
con riguardo alla
violazione, sanzionata
dall'art. 90, delle
disposizioni di cui
agli articoli 34,
39,
limitatamente ai locali di lavoro, 40, 41, 44, comma 2,
limitatamente
alla installazione di impianti
per la distribuzione di
aria
condizionata nella sala nautica e nei locali
della timoneria, 45,
limitatamente ai locali destinati al lavoro,
66, limitatamente ai
posti fissi di lavoro, 73, 74, 75, 76.
Sicurezza pubblica
1.
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante "Approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza".
Giochi d'azzardo e scommesse
1.
Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, recante "Riforma
delle leggi sul lotto pubblico".
Armi ed esplosivi
1. Legge 9 luglio
1990, n. 185, recante "Nuove
norme sul
controllo delle esportazioni, importazioni e transito dei
materiali
di armamento".
2.
Legge 18 aprile 1975, n. 110, recante "Norme integrative della
disciplina vigente per il controllo delle armi,
delle munizioni e
degli esplosivi".
3.
Legge 23 dicembre 1974, n. 694, recante la
"Disciplina del
porto delle armi a bordo degli aeromobili".
4.
Legge 23 febbraio 1960, n. 186, recante "Modifiche al
R.D.L.
30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorieta' della punzonatura
delle armi da fuoco portatili".
Elezioni e finanziamento ai partiti
1. Legge 21 febbraio
2014, n. 13, recante "Abolizione del
finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la
trasparenza e la
democraticita' dei
partiti e disciplina
della contribuzione
volontaria e della contribuzione indiretta in loro
favore".
2.
Legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante "Norme per l'esercizio
del diritto di voto dei cittadini italiani
residenti all'estero".
3.
Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante "Testo
unico delle leggi recanti norme
per l'elezione del
Senato della
Repubblica".
4.
Legge 10 dicembre 1993,
n. 515, recante "Disciplina delle
campagne elettorali per l'elezione della Camera dei
deputati e al
Senato della Repubblica".
5. Legge 25 marzo 1993, n. 81, concernente
"Elezione diretta
del
Sindaco, del Presidente della Provincia, del
Consiglio comunale e del
Consiglio provinciale".
6. Legge 18
novembre 1981, n. 659, recante "Modifiche ed
integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo
dello
Stato al finanziamento dei partiti
politici".
7.
Legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente "Elezione dei membri
del Parlamento europeo spettanti all'Italia".
8.
Legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui
referendum
previsti dalla Costituzione
e sulla iniziativa
legislativa del
popolo".
9.
Legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per la elezione
dei Consigli regionali delle Regioni a statuto
normale".
10.
Decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1967, n.
223, recante "Approvazione del
testo unico delle
leggi per la
disciplina dell'elettorato attivo e per la
tenuta e la
revisione
delle liste elettorali".
11.
Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960, n.
570, recante "Testo unico delle
leggi per la
composizione e la
elezione degli organi delle Amministrazioni
comunali".
12.
Decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n.
361, recante "Approvazione del testo unico
delle leggi recanti
norme
per la elezione della Camera dei deputati".
13.
Legge 8 marzo 1951, n. 122, recante "Norme per
le elezioni
dei Consigli provinciali".
Proprieta' intellettuale e industriale
1.
Legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la "Protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio".