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Roma, 11 marzo 2016

 

Circolare n. 49/2016

 

Oggetto: Lavoro – Depenalizzazione di alcuni reati – D.lgvo 15.1.2016, n. 8, su G.U. n. 17 del 22.1.2016 - Circolare Min. Lavoro n. 6 del 5.2.2016.

 

Il recente decreto sulla depenalizzazione (d.lgvo n. 8/2016) ha coinvolto anche alcuni reati in materia di lavoro come l’omesso versamento delle ritenute previdenziali purché inferiore a 10 mila euro, l’appalto e il distacco illeciti e l’utilizzo illecito di lavoratori in somministrazione.

Le violazioni di cui sopra commesse dai datori di lavoro successivamente al 6 febbraio sono pertanto punite con le seguenti sanzioni:

 

Violazione

 

Sanzione

Ø  omesso versamento dei contributi

 

 

 

- inferiore a 10 mila euro

 

 

da 10 mila a 50 mila euro

 

- superiore a 10 mila euro

 

 

reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.032 euro

 

 

 

in entrambi i casi non è comunque punibile il datore di lavoro che versa quanto dovuto entro 3 mesi dalla contestazione della violazione

 

 

 

 

Ø  appalto illecito

Ø  distacco illecito

Ø  utilizzo illecito di lavoratori in somministrazione

 

 

 

 

 

 

da 5 mila euro a 50 mila euro

 

 

 

 

Si fa osservare che, in base al principio del favor rei, la depenalizzazione si applica anche ai reati commessi prima del 6 febbraio scorso (data di entrata in vigore del d.lgvo n.8/2016) purché gli stessi non siano stati oggetto di sentenza o decreto divenuti irrevocabili.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 28/2016

Responsabile di Area

Allegati due

 

Lc/lc

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G.U. n.17 del 22.1.2016

DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 8 

Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2,

comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

                              E m a n a

 

                  il seguente decreto legislativo:

 

                               Art. 1

Depenalizzazione di reati puniti  con  la  sola  pena  pecuniaria  ed

                             esclusioni

  1.  Non  costituiscono  reato  e  sono   soggette   alla   sanzione

amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  di  denaro  tutte  le

violazioni per le quali e'  prevista  la  sola  pena  della  multa  o

dell'ammenda.

  2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai  reati  in  esso

previsti che, nelle  ipotesi  aggravate,  sono  puniti  con  la  pena

detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In  tal

caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome  di

reato.

  3. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati previsti dal

codice penale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma  6,

e a quelli compresi nell'elenco allegato al presente decreto.

  4. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati  di  cui  al

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

  5. La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al primo comma, e'

cosi' determinata:

    a) da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa  o

l'ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000;

    b) da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa  o

l'ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000;

    c) da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o

l'ammenda superiore nel massimo a euro 20.000.

  6. Se per le violazioni previste dal comma 1 e' prevista  una  pena

pecuniaria proporzionale, anche senza la  determinazione  dei  limiti

minimi o massimi, la somma dovuta e' pari all'ammontare della multa o

dell'ammenda, ma non puo', in ogni  caso,  essere  inferiore  a  euro

5.000 ne' superiore a euro 50.000.

 

                               Art. 2

             Depenalizzazione di reati del codice penale

  1. All'articolo 527 del codice penale sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

    a) nel primo comma, le parole «e' punito con la reclusione da tre

mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti:  «e'  soggetto  alla

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000»;

    b) nel secondo comma, le parole «La pena e' aumentata da un terzo

alla meta'» sono sostituite dalle seguenti: «Si applica la pena della

reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi.».

  2. All'articolo 528 del codice penale sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

    a) nel primo comma, le parole «e' punito con la reclusione da tre

mesi a tre anni e con  la  multa  non  inferiore  a  euro  103»  sono

sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione  amministrativa

pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»;

    b)  nel  secondo  comma,  le  parole  «Alla  stessa  pena»   sono

sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»;

    c) nel terzo comma, le parole «Tale pena si applica inoltre» sono

sostituite dalle seguenti: «Si applicano la reclusione da tre mesi  a

tre anni e la multa non inferiore a euro 103».

  3. All'articolo 652 del codice penale sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

    a) nel primo comma, le parole «e' punito con l'arresto fino a tre

mesi o con l'ammenda fino a euro 309» sono sostituite dalle seguenti:

«e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000  a

euro 15.000»;

    b) nel secondo comma, le parole «e' punito con l'arresto da uno a

sei mesi ovvero con l'ammenda da euro 30 a euro 619» sono  sostituite

dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria

da euro 6.000 a euro 18.000».

  4. All'articolo 661 del codice penale, le parole «e'  punito»  sono

sostituite con le seguenti: «e' soggetto» e le parole «con  l'arresto

fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro  1.032»  sono  sostituite

dalle seguenti: «alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro

5.000 a euro 15.000».

  5. All'articolo 668 del codice penale sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

    a) nel primo comma, le parole «e' punito con l'arresto fino a sei

mesi o con l'ammenda fino a euro 309» sono sostituite dalle seguenti:

«e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000  a

euro 15.000»;

    b)  nel  secondo  comma,  le  parole  «Alla  stessa  pena»   sono

sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»;

    c) nel terzo comma, le parole  «la  pena  pecuniaria  e  la  pena

detentiva  sono  applicate  congiuntamente»  sono  sostituite   dalle

seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro

10.000 a euro 30.000».

  6. L'articolo 726 del codice penale  e'  sostituito  dal  seguente:

«Chiunque, in un luogo pubblico  o  aperto  o  esposto  al  pubblico,

compie atti contrari alla pubblica decenza e' soggetto alla  sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000».

 

 

 

                               Art. 3

                   Altri casi di depenalizzazione

  1. Alla legge 8 gennaio 1931, n. 234, sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

    a) all'articolo 8, primo comma, in fine, dopo la  parola  «reato»

sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  o  delle  sanzioni  amministrative

pecuniarie, qualora si tratti di illeciti amministrativi»;

    b) all'articolo 11:

      1) al primo comma, le parole «reato piu' grave, con una ammenda

da lire 40.000 a lire 400.000 o con l'arresto fino a due  anni»  sono

sostituite dalle seguenti: «reato,  con  la  sanzione  amministrativa

pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»;

      2) il secondo  comma  e'  sostituito  dal  seguente:  «Chiunque

commette la violazione indicata nel primo comma, dopo avere  commesso

la stessa violazione accertata con provvedimento esecutivo, e' punito

con l'arresto fino a tre anni o con  l'ammenda  da  euro  30  a  euro

309.»;

      3) al terzo comma dell'articolo 11, le parole «Si fa luogo alla

confisca, a termini del Codice di procedura penale»  sono  sostituite

dalle seguenti: «Si fa luogo a confisca amministrativa»;

    c) l'articolo 12 e' abrogato.

  2. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

    a) all'articolo 171-quater, primo comma, le  parole  «piu'  grave

reato, e' punito con l'arresto sino ad un anno  o  con  l'ammenda  da

lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti:

«reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro

5.000 a euro 30.000»;

    b) all'articolo 171-sexies, comma  2,  le  parole  «e  171-ter  e

171-quater» sono sostituite dalle  seguenti:  «171-ter  e  l'illecito

amministrativo di cui all'articolo 171-quater».

  3. All'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto

1945, n. 506, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) le parole «e' punito con l'arresto non inferiore nel minimo  a

sei mesi o  con  l'ammenda  non  inferiore  a  lire  2.000.000»  sono

sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione  amministrativa

pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»;

    b) le parole «la pena e' dell'arresto non inferiore a tre mesi  o

dell'ammenda non inferiore a lire 1.000.000»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro

10.000 a euro 30.000».

  4. All'articolo 15 della legge 28 novembre 1965, n.  1329,  secondo

comma, le parole «e' punito con la pena dell'ammenda da lire  150.000

a lire 600.000 o con l'arresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle

seguenti: «e' soggetto alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da

euro 5.000 a euro 15.000».

  5. L'articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre  1970,

n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre  1970,

n.  1034,  e'   sostituito   dal   seguente:   «All'installazione   o

all'esercizio di impianti in mancanza di concessione  si  applica  la

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.».

  6. L'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre  1983,

n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  1983,

n. 638, e' sostituito dal seguente:

  «1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma  1,  per

un importo superiore a euro 10.000 annui, e' punito con la reclusione

fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso

non e'  superiore  a  euro  10.000  annui,  si  applica  la  sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore  di

lavoro  non   e'   punibile,   ne'   assoggettabile   alla   sanzione

amministrativa, quando provvede al versamento  delle  ritenute  entro

tre  mesi  dalla  contestazione  o   dalla   notifica   dell'avvenuto

accertamento della violazione.».

  7. All'articolo 28, comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole «e' punito, salvo che il

fatto costituisca reato piu' grave, con l'arresto sino ad un  anno  o

con l'ammenda da  lire  un  milione  a  lire  quattro  milioni»  sono

sostituite  dalle  seguenti:  «e'  soggetto,  salvo  che   il   fatto

costituisca reato, alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro

5.000 a euro 30.000».

 

                               Art. 4

                 Sanzioni amministrative accessorie

  1. In caso di reiterazione specifica di  una  delle  violazioni  di

seguito  indicate,   l'autorita'   amministrativa   competente,   con

l'ordinanza   ingiunzione,   applica   la   sanzione   amministrativa

accessoria  della  sospensione  della  concessione,  della   licenza,

dell'autorizzazione  o  di  altro  provvedimento  amministrativo  che

consente l'esercizio dell'attivita' da un minimo di dieci giorni a un

massimo di tre mesi:

    a) articolo 668 del codice penale;

    b) articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633;

    c) articolo  28,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

  2. Allo stesso modo provvede il giudice con la sentenza di condanna

qualora sia competente, ai sensi  dell'articolo  24  della  legge  24

novembre 1981, n. 689, a decidere su una  delle  violazioni  indicate

nel comma 1.

  3. Per gli illeciti amministrativi di cui al comma 1,  in  caso  di

reiterazione specifica, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta

ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

                               Art. 5

                    Disposizione di coordinamento

  1. Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi  ai  sensi

del  presente  decreto  prevedono  ipotesi  aggravate  fondate  sulla

recidiva ed  escluse  dalla  depenalizzazione,  per  recidiva  e'  da

intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato.

 

                               Art. 6

                      Disposizioni applicabili

  1.   Nel   procedimento   per   l'applicazione    delle    sanzioni

amministrative previste dal presente decreto si osservano, in  quanto

applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del  capo  I  della

legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

                               Art. 7

                        Autorita' competente

  1. Per le violazioni di  cui  all'articolo  1,  sono  competenti  a

ricevere il rapporto e ad applicare  le  sanzioni  amministrative  le

autorita' amministrative competenti ad  irrogare  le  altre  sanzioni

amministrative  gia'  previste  dalle  leggi   che   contemplano   le

violazioni stesse; nel caso  di  mancata  previsione,  e'  competente

l'autorita' individuata a  norma  dell'articolo  17  della  legge  24

novembre 1981, n. 689.

  2. Per le  violazioni  di  cui  all'articolo  2,  e'  competente  a

ricevere il rapporto e ad  irrogare  le  sanzioni  amministrative  il

prefetto.

  3. Per le violazioni di  cui  all'articolo  3,  sono  competenti  a

ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative:

    a) le autorita' competenti ad irrogare le sanzioni amministrative

gia' indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633,  nel  decreto-legge

12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge

11 novembre  1983,  n.  638,  e  nel  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

    b)  il  Ministero   dello   sviluppo   economico   in   relazione

all'articolo 11 della legge 8 gennaio 1931, n. 234;

    c)    l'autorita'     comunale     competente     al     rilascio

dell'autorizzazione all'installazione o all'esercizio di impianti  di

distribuzione  di  carburante  di  cui  all'articolo  1  del  decreto

legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;

    d)  il  prefetto  con  riguardo  alle  restanti  leggi   indicate

all'articolo 3.

 

                               Art. 8

            Applicabilita' delle sanzioni amministrative

               alle violazioni anteriormente commesse

  1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono  sanzioni

penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni

commesse anteriormente alla data di entrata  in  vigore  del  decreto

stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito  con

sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

  2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal  presente

decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in  vigore,  con

sentenza   di   condanna   o   decreto   irrevocabili,   il   giudice

dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando  che  il

fatto non e' previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti

conseguenti. Il giudice  dell'esecuzione  provvede  con  l'osservanza

delle  disposizioni  dell'articolo  667,  comma  4,  del  codice   di

procedura penale.

  3. Ai fatti commessi prima della data  di  entrata  in  vigore  del

presente   decreto   non   puo'   essere   applicata   una   sanzione

amministrativa pecuniaria per un importo superiore al  massimo  della

pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio

di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale. A tali fatti

non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal

presente decreto, salvo che le  stesse  sostituiscano  corrispondenti

pene accessorie.

                               Art. 9

        Trasmissione degli atti all'autorita' amministrativa

  1.  Nei  casi  previsti  dall'articolo  8,  comma  1,   l'autorita'

giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente   decreto,    dispone    la    trasmissione    all'autorita'

amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi

ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che  il  reato

risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.

  2.  Se  l'azione  penale  non  e'  stata  ancora   esercitata,   la

trasmissione  degli  atti  e'  disposta  direttamente  dal   pubblico

ministero che, in caso  di  procedimento  gia'  iscritto,  annota  la

trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta

estinto  per  qualsiasi  causa,  il   pubblico   ministero   richiede

l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la  richiesta

ed il decreto del giudice che la accoglie possono  avere  ad  oggetto

anche elenchi cumulativi di procedimenti.

  3. Se l'azione penale e' stata esercitata, il giudice pronuncia, ai

sensi dell'articolo 129 del  codice  di  procedura  penale,  sentenza

inappellabile perche' il fatto  non  e'  previsto  dalla  legge  come

reato, disponendo la trasmissione degli atti a  norma  del  comma  1.

Quando  e'  stata  pronunciata  sentenza  di  condanna,  il   giudice

dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non e' previsto  dalla

legge come reato, decide  sull'impugnazione  ai  soli  effetti  delle

disposizioni e dei capi della sentenza che concernono  gli  interessi

civili.

  4. L'autorita' amministrativa notifica gli estremi della violazione

agli interessati residenti nel territorio della Repubblica  entro  il

termine di novanta giorni e a quelli residenti  all'estero  entro  il

termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.

  5. Entro sessanta giorni dalla notificazione  degli  estremi  della

violazione l'interessato e' ammesso al pagamento in  misura  ridotta,

pari alla meta' della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo

16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

  6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.

 

                               Art. 10

                      Disposizioni finanziarie

  1.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti

previsti dal presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a  carico

della  finanza  pubblica,  con  le  risorse  umane,   strumentali   e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 

    Dato a Roma, addi' 15 gennaio 2016

 

                             MATTARELLA

 

                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei

                            ministri

 

                            Orlando, Ministro della giustizia

 

                            Padoan, Ministro  dell'economia  e  delle

                            finanze

 

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Allegato

 

                                                             (Art. 1)

 

ELENCO DELLE  LEGGI CONTENENTI  REATI  PUNITI  CON  LA  SOLA   PENA

PECUNIARIA ESCLUSI DALLA DEPENALIZZAZIONE A NORMA DELL'ART. 2 DELLA

LEGGE N. 67/2014

 

    AVVERTENZA: i riferimenti agli atti normativi si intendono estesi

agli  eventuali,  successivi   provvedimenti   di   modifica   o   di

integrazione.

 

Edilizia e urbanistica

    1. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,

recante "Testo unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari

in materia edilizia".

    2. Legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante  "Provvedimenti  per  le

costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche".

    3. Legge  5  novembre  1971,  n.  1086,  recante  "Norme  per  la

disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato,  normale  e

precompresso ed a struttura metallica".

Ambiente, territorio e paesaggio

    1.  Decreto  legislativo  6  novembre  2007,  n.   202,   recante

"Attuazione  della  direttiva  2005/35/CE  relativa  all'inquinamento

provocato dalle navi e conseguenti sanzioni".

    2. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  "Norme  in

materia ambientale".

    3.  Decreto  legislativo  11  maggio  2005,   n.   133,   recante

"Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia  di  incenerimento

dei rifiuti".

    4. Decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante  "Attuazione

delle   direttive   1999/45/CE    e    2001/60/CE    relative    alla

classificazione, all'imballaggio  e  all'etichettatura  di  preparati

pericolosi", limitatamente all'art. 18, comma 1, quando ha ad oggetto

le sostanze  e  i  preparati  pericolosi  per  l'ambiente,  per  come

definiti dall'art. 2, comma 1, lettera q).

    5.  Decreto  legislativo  25  febbraio  2000,  n.  174,   recante

"Attuazione della direttiva 98/8/CE  in  materia  di  immissione  sul

mercato di biocidi".

    6.  Decreto  legislativo  3  febbraio  1997,   n.   52,   recante

"Attuazione della  direttiva  92/32/CE  concernente  classificazione,

imballaggio   ed   etichettatura    delle    sostanze    pericolose",

limitatamente all'art. 36, comma 1, quando ha ad oggetto le  sostanze

e i preparati pericolosi per l'ambiente, per come definiti  dall'art.

2, comma 1, lettera q).

    7. Legge  11  febbraio  1992,  n.  157,  recante  "Norme  per  la

protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo

venatorio".

    8.  Legge  26  aprile  1983,  n.   136,   recante   norme   sulla

"Biodegradabilita' dei detergenti sintetici".

    9. Legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente "Impiego pacifico

dell'energia nucleare".

 

Alimenti e bevande

    1. Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11

agosto 2014, n. 116, recante "Disposizioni  urgenti  per  il  settore

agricolo,  la  tutela  ambientale  e   l'efficientamento   energetico

dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e  lo  sviluppo

delle imprese, il  contenimento  dei  costi  gravanti  sulle  tariffe

elettriche, nonche'  per  la  definizione  immediata  di  adempimenti

derivanti dalla normativa europea", limitatamente all'art.  4,  comma

8.

    2.  Decreto  legislativo  21  maggio  2004,   n.   169,   recante

"Attuazione della  direttiva  2002/46/CE  relativa  agli  integratori

alimentari".

 

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

    1. Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante  "Attuazione

dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia  di  tutela

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

    2. Legge 27 marzo 1992, n.  257,  recante  "Norme  relative  alla

cessazione dell'impiego dell'amianto".

    3. Legge  16  giugno  1939,  n.  1045,  recante  "Condizioni  per

l'igiene  e  l'abitabilita'  degli  equipaggi  a  bordo  delle   navi

mercantili  nazionali",  con  riguardo  alla  violazione,  sanzionata

dall'art. 90,  delle  disposizioni  di  cui  agli  articoli  34,  39,

limitatamente ai locali di lavoro, 40, 41, 44, comma 2, limitatamente

alla  installazione  di  impianti  per  la  distribuzione   di   aria

condizionata nella sala nautica e nei  locali  della  timoneria,  45,

limitatamente ai locali destinati al  lavoro,  66,  limitatamente  ai

posti fissi di lavoro, 73, 74, 75, 76.

 

Sicurezza pubblica

    1. Regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  recante  "Approvazione

del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

Giochi d'azzardo e scommesse

    1. Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, recante "Riforma

delle leggi sul lotto pubblico".

Armi ed esplosivi

    1. Legge  9  luglio  1990,  n.  185,  recante  "Nuove  norme  sul

controllo delle esportazioni, importazioni e transito  dei  materiali

di armamento".

    2. Legge 18 aprile 1975, n. 110, recante "Norme integrative della

disciplina vigente per il controllo delle  armi,  delle  munizioni  e

degli esplosivi".

    3. Legge 23 dicembre 1974, n. 694,  recante  la  "Disciplina  del

porto delle armi a bordo degli aeromobili".

    4. Legge 23 febbraio 1960, n. 186, recante "Modifiche  al  R.D.L.

30 dicembre 1923, n. 3152, sulla  obbligatorieta'  della  punzonatura

delle armi da fuoco portatili".

Elezioni e finanziamento ai partiti

    1. Legge  21  febbraio  2014,  n.  13,  recante  "Abolizione  del

finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e  la

democraticita'  dei  partiti   e   disciplina   della   contribuzione

volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore".

    2. Legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante "Norme per l'esercizio

del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero".

    3. Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533,  recante  "Testo

unico delle leggi recanti  norme  per  l'elezione  del  Senato  della

Repubblica".

    4. Legge 10 dicembre 1993,  n.  515,  recante  "Disciplina  delle

campagne elettorali per l'elezione della Camera  dei  deputati  e  al

Senato della Repubblica".

    5. Legge 25 marzo 1993, n. 81, concernente "Elezione diretta  del

Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del

Consiglio provinciale".

    6.  Legge  18  novembre  1981,  n.  659,  recante  "Modifiche  ed

integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul  contributo  dello

Stato al finanziamento dei partiti politici".

    7. Legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente "Elezione dei membri

del Parlamento europeo spettanti all'Italia".

    8. Legge 25 maggio 1970, n. 352, recante  "Norme  sui  referendum

previsti  dalla  Costituzione  e  sulla  iniziativa  legislativa  del

popolo".

    9. Legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per la elezione

dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale".

    10. Decreto del Presidente della Repubblica  20  marzo  1967,  n.

223, recante  "Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  per  la

disciplina dell'elettorato attivo e per  la  tenuta  e  la  revisione

delle liste elettorali".

    11. Decreto del Presidente della Repubblica 16  maggio  1960,  n.

570, recante "Testo unico  delle  leggi  per  la  composizione  e  la

elezione degli organi delle Amministrazioni comunali".

    12. Decreto del Presidente della Repubblica  30  marzo  1957,  n.

361, recante "Approvazione del testo unico delle leggi recanti  norme

per la elezione della Camera dei deputati".

    13. Legge 8 marzo 1951, n. 122, recante "Norme  per  le  elezioni

dei Consigli provinciali".

Proprieta' intellettuale e industriale

    1. Legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la  "Protezione  del

diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".